Investigazioni private Pescara
Da vivereinarmonia.it (Paolo Rinaldi)
Qual è il limite tra sicurezza aziendale e privacy del lavoratore
Leciti gli 007 in borghese. Con la sentenza numero 23303, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento inflitto al direttore di un supermercato di Messina sorpreso, con controlli occulti, a prelevare merce dagli scaffali utilizzando gli scontrini riciclati dei clienti. La società aveva ingaggiato il personale di un’agenzia di vigilanza che, in borghese, si era confusa tra la normale clientela per monitorare il comportamento dell’uomo: esaminando il caso, la Cassazione ha sentenziato che il datore di lavoro può avvalersi di società esterne per controllare la correttezza dei suoi dipendenti, smascherando eventuali azioni fraudolente. La possibilità di “spiare” i dipendenti infedeli o assenteisti attraverso l’attività di un investigatore privato è stata più volte oggetto di dibattito in ambito giurisprudenziale: ma quali sono i confini del controllo?
Cosa dice lo Statuto dei lavoratori. I limiti delle investigazioni sono fissati dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi (la cosiddetta videosorveglianza) per il controllo a distanza dei lavoratori. “In generale – spiega l’avvocato Michele Iaselli, presidente dell’Associazione nazionale per la difesa della privacy – non possono essere effettuate riprese che verifichino l’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore, come il rispetto dell’orario di lavoro o la correttezza esecuzione della prestazione lavorativa”. Per fare un esempio, non può essere installata una telecamera orientata sul lettore dei badge all’entrata e all’uscita. L’azienda non può nemmeno mascherare il controllo dietro l’esigenza di sicurezza, perché anche in questo caso esistono limiti ben definiti.
Il confine con la sicurezza. Quando la videosorveglianza si rende necessaria per esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, il suo utilizzo deve essere concordato con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di accordo, deciso dall’Ispettorato del lavoro. Ma un occhio “segreto” potrebbe servire anche per smascherare i responsabili di furti, danneggiamenti o oltraggi di vario genere, come nel caso della pronuncia della Cassazione. In questo caso, la legge prevede due strade. “Il datore di lavoro non può agire autonomamente, ma deve avvisare l’autorità giudiziaria – riprende Iaselli – che, valutando le specifiche esigenze di prevenzione del reato o dell’eventuale repressione, può decidere di installare una videocamera in aree ben circoscritte”.
Seconda possibilità – prevista dall’ultimo provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (leggi il testo completo) – è quella di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che può effettuare una verifica preliminare ed eventualmente prevedere l’esercizio della videosorveglianza seppure entro determinati limiti. “Anche in questo caso – specifica Iaselli – continua a vigere il limite di natura costituzionale del non poter controllare l’attività del lavoratore”.
Agenti in borghese. Videosorveglianza a parte, esiste un codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali nello svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. “Il principio fondamentale – riassume Iaselli – è che la difesa prevale sulla privacy, seppure con una serie di contemperamenti”. In caso di problemi, il datore di lavoro non può rivolgersi in proprio a una società di investigazioni o a un investigatore privato, perché anche in questo caso è necessario avvisare l’autorità giudiziaria. “Nei luoghi pubblici, ad esempio nei supermercati o nelle banche, dove esistono esigenze di contrasto a teppismo e illegalità – conclude Iaselli – vanno comunque adottate tutte le precauzioni per evitare che si configuri un’attività di controllo sul lavoratore, seppure le maglie siano più larghe”. Anche perché, come sancisce l’articolo 3 del codice in materia di protezione dei dati personali, il ricorso alla videosorveglianza deve essere residuale, ovvero rappresentare “l’ultima spiaggia” a disposizione per svolgere l’attività di controllo.









