Detective privato San Benedetto
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Separazione, ecco a chi tocca pagare la causa
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DOMANDA
Quali sono i presupposti e le conseguenze della richiesta di addebito nella separazione giudiziale?
RISPOSTA
L’addebito della separazione ad uno dei coniugi si può avere quando quest’ultimo abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, purchè tale violazione sia stata effettivamente la causa della intollerabilità della convivenza.
Nel caso in cui, quindi, il Giudice appuri che l’origine della rottura del rapporto coniugale è stata causata dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 c.c (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), e sussista una specifica richiesta dell’ altra parte in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
La legge prevede infatti che: il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 150, 2° comma, c.c.)
Tale assunto è suffragato anche da copiosa giurisprudenza, secondo cui “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza”(Cass. 13431 del 22-5-2008).
Dalla pronuncia di separazione con addebito derivano due importanti conseguenze. Innanzitutto il coniuge responsabile del fallimento matrimoniale, al quale è stata addebitata la separazione, perde il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso di mancanza di adeguati redditi propri e che consente di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Egli ha solo il diritto, se esistono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.) volto alla sola soddisfazione delle esigenze minime di vita.
Inoltre, il medesimo coniuge non ha diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde ogni aspettativa sotto il profilo successorio. Infatti, i diritti successori spettanti al coniuge separato variano a seconda che la separazione sia stata pronunciata senza addebito nei suoi confronti o con addebito. Nel primo caso, spettano al coniuge separato gli stessi diritti successori del coniuge non separato.?Al contrario, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti allo stato coniugale; tuttavia egli può avere diritto allo speciale assegno successorio ossia ad un assegno vitalizio. Presupposto per il sorgere di tale diritto è la circostanza che, al momento dell’apertura della successione egli fosse titolare dell’assegno alimentare (v. art. 548 c.c.)
Infine, una questione a lungo dibattuta in giurisprudenza è se la contrarietà della condotta, tenuta dal coniuge, ai doveri derivanti dal matrimonio, sia idonea a fondare non solo la pronuncia di addebito nella separazione ma anche quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. A tal proposito una pronuncia della Cassazione così recita ” l’addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, determinando solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrano gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”. (Cass. ,sez I,nr. 5866 del 1995)
Escluso quindi ogni automatismo tra pronuncia di addebito e risarcimento del danno si renderà necessaria una verifica della ricorrenza, nel caso concreto, della lesione di una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela , di una condotta dolosa o colposa e l’esistenza di un nesso causale tra condotta del coniuge ed evento.









