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	<title>Agenzia investigativa a Teramo Pescara San Benedetto del Tronto Roma Rieti Terni Macerata Chieti L&#039;Aquila - GC Investigazioni</title>
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	<description>Investigazioni private</description>
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		<title>Agenzia investigativa Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto Cassazione: tradisci il coniuge? Lo devi risarcire</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Agenzia investigativa Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto Cassazione: tradisci il coniuge? Lo devi risarcire Da: http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=La+Cassazione%3A+il+coniuge+tradito+pu%C3%B2+chiedere+i+danni+al+fedifrago&#38;idSezione=12285 Una decisione della Prima sezione civile, con la sentenza 18853/11, depositata il 15. Tradire il coniuge ora potrebbe comportare anche delle conseguenze economiche per il fedifrago o la fedifraga. Oltre al molto probabile rischio di divorzio ora i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agenzia investigativa Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto</strong></p>
<p>Cassazione: tradisci il coniuge? Lo devi risarcire</p>
<p>Da: http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=La+Cassazione%3A+il+coniuge+tradito+pu%C3%B2+chiedere+i+danni+al+fedifrago&amp;idSezione=12285</p>
<p>Una decisione della Prima sezione civile, con la sentenza 18853/11, depositata il 15.</p>
<div><a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/500-euro.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-442" title="500-euro" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/500-euro.jpg" alt="" width="453" height="464" /></a>Tradire il coniuge ora potrebbe comportare anche delle conseguenze  economiche per il fedifrago o la fedifraga. Oltre al molto probabile  rischio di divorzio ora i traditori rischiano anche un processo civile  per il risarcimento del danno al coniuge a cui vengono messe le corna.</div>
<div>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Prima civile, sentenza  18853/11, depositata ieri) che con una decisione innovativa apre un  nuovo scenario riguardante il tradimento le cui conseguenze ora possono  seguire anche un canale diverso da quello del diritto di famiglia e dei  procedimenti di separazione e divorzio.</div>
<div>
<p>Risarciti i danni alla salute alla dignità della persona</p>
</div>
<div>Insomma, i tradimenti vanno risarciti in denaro per il danno che  essi possono procurare alla salute o alla dignità della persona, a  prescindere dagli effetti causati sul matrimonio.  Per la Corte di  Cassazione, quindi, i doveri che derivano dall&#8217;essere marito e moglie  hanno natura giuridica e la loro osservanza fa nascere un diritto  soggettivo nei confronti di entrambi, diritto che è tutelato anche oltre  le regole sulla famiglia.</div>
<div>Perciò se nel procedimento di separazione o divorzio ci si occupa  solo della liquidazione di un assegno e i diritti successori, una  questione diversa è quella delle conseguenze sui &#8220;diritti  costituzionalmente tutelati&#8221; del tradito  come, appunto, la salute o la  sua dignità.</div>
<div>Se questi diritti vengono lesi con le corna si può quindi  intraprendere un&#8217;azione civilistica per vedersi riconosciuto il danno.  Per arrivare alla liquidazione del danno è però necessaria la  dimostrazione del fatto illecito (il tradimento) e la violazione di  diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione (salute, dignità della  persona), legati ovviamente tradimento stesso.</div>
<p>Non importa poi che i coniugi si siano separati giudizialmente: il danno può essere risarcito ugualmente.</p>
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		<title>Agenzia investigativa Pescara Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito  Tratto da: Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito (Fonte: StudioCataldi.it)</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Agenzia investigativa Pescara Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito Tratto da: Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito (Fonte: StudioCataldi.it) Anche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così. E&#8217; la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre la strada per le vittime dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agenzia investigativa Pescara</strong></p>
<p>Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito</p>
<div>Tratto da: <a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10815.asp#ixzz1iEWQBh8h">Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito</a><br />
(Fonte: StudioCataldi.it)</div>
<div><a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/soldi-risarcimento.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-437" title="soldi risarcimento" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/soldi-risarcimento.jpg" alt="" width="237" height="235" /></a>Anche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così. E&#8217; la  Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre la strada per  le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta. Si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta  in modo consensuale ossia senza l&#8217;addebito di colpa all&#8217;altro coniuge. Naturalmente, avverte la Corte,  occorre distinguere perché c&#8217;è  tradimento tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere solo se  il coniuge che ne fa domanda dimostra di aver subito una &#8220;lesione di un  diritto costituzionalmente  garantito&#8221;.  È il caso in cui ad esempio si dimostri che il tradimento &#8220;per le sue modalita&#8217; e in relazione alla specificita&#8217; della fattispecie, abbia  dato luogo a lesione della salute del coniuge&#8221;.  In altri termini, i danni si possono chiedere, spiega la Corte   (sentenza 18853 /2011) , se il tradimento &#8220;abbia  trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i  limiti dell&#8217;offesa di per se&#8217; insita nella violazione dell&#8217;obbligo in  questione&#8221; e &#8220;si siano  concretizzati in atti specificamente lesivi della dignita&#8217; della  persona, costituente bene costituzionalmente protetto&#8221;.  Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda il caso di una donna che nei  primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di  risarcimento danni che aveva rivolto al suo ex marito fedifrago. I due coniugi si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il  risarcimento del danno  biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che  l&#8217;uomo aveva  intrattenuto con un&#8217;altra donna sposata.  La Corte dando ragione al coniuge tradito ha ora rimesso la causa alla  Corte d&#8217;Appello di Genova che dovrà rivalutare il caso attenendosi al  dettato della  Cassazione.</div>
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		<title>Agenzia investigativa Teramo Coniuge infedele? Porte spalancate per la richiesta di risarcimento danni</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Separazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Agenzia investigativa Treamo Coniuge infedele? Porte spalancate per la richiesta di risarcimento danni Da: http://notizie.tiscali.it/opinioni/Martini/1899/articoli/Coniuge-infedele-Porte-spalancate-per-la-richiesta-di-risarcimento-danni.html Di: di Marco Martini I coniugi &#8220;farfalloni&#8221; che si concedono &#8220;scappatelle&#8221; extraconiugali sono avvisati. Oltre al rischio dell&#8217;addebito della separazione vanno incontro anche una condanna al risarcimento dei danni in favore del coniuge &#8220;vittima&#8221;.  E&#8217; capitato ad un uomo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Agenzia investigativa Treamo</div>
<p>Coniuge infedele? Porte spalancate per la richiesta di risarcimento danni</p>
<p>Da: http://notizie.tiscali.it/opinioni/Martini/1899/articoli/Coniuge-infedele-Porte-spalancate-per-la-richiesta-di-risarcimento-danni.html</p>
<p>Di: <em>di Marco Martini</em></p>
<p><em><a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/tradimenti_gen_autoCut_664x230.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-432" title="tradimenti_gen_autoCut_664x230" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/tradimenti_gen_autoCut_664x230.jpg" alt="" width="362" height="130" /></a></em></p>
<div>
<div id="pos1">
<p>I coniugi &#8220;farfalloni&#8221;  che si concedono &#8220;scappatelle&#8221; extraconiugali sono avvisati. Oltre al  rischio dell&#8217;addebito della separazione vanno incontro anche una  condanna al<strong> risarcimento dei danni in favore del coniuge &#8220;vittima&#8221;</strong>.   E&#8217; capitato ad un uomo di Savona, che oltre all&#8217;addebito della  separazione, con tutte le conseguenze relative alla determinazione  dell&#8217;ammontare dell&#8217;assegno di mantenimento, dovrà ora risarcire anche  il danno procurato alla moglie a ragione delle sue&#8230; poco innocenti  evsaioni.</p>
<p>Lo ha stabilito una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Secondo gli &#8220;Ermellini&#8221;<strong>, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica</strong>,  come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 cod. civ. alle  nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall’espresso  riconoscimento nell’art. 160 cod. civ. della loro inderogabilità, nonché  dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare  dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di  ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia  valenza di diritto soggettivo.</p>
<p>La violazione di quei doveri non  trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche  previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del <strong>diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa</strong> dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 146 cod. civ., l’addebito  della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto  all’assegno e dei diritti successori.  Dalla natura giuridica degli  obblighi su detti consegue che il comportamento di un coniuge non  soltanto può costituire una causa di separazione o di divorzio, ma può  anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali,  integrare gli estremi di un illecito civile.</p>
<p>La separazione e  il divorzio costituiscono strumenti accordati dall’ordinamento per porre  rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della <strong>convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo ma la natura</strong>,  la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono  evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela  generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non  escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire  ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e  delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale.</p>
<p>La  concorrente rilevanza dello stesso comportamento può essere posto a base  quale fatto generatore di una più generale responsabilità civilistica.  Anche nell’ambito della famiglia <strong>i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali</strong>,  cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia  può costituire presupposto di responsabilità civile e di eventuale  specifica condanna al risarcimento danni.  Fermo restando che, la mera  violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito  della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare  una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai  danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i  presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ riconnette detta  responsabilità.</p>
<p>Il danno non patrimoniale, conseguente, per esempio, alla violazione del dovere di fedeltà,<strong> sarà risarcibile, osserva la Cassazione, ove ricorrano contestualmente le seguenti oondizioni</strong>:  a) che l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza  costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso  che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il  dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. o che il danno non sia  futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente  rilevante.</p>
</div>
</div>
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		<title>investigazioni: Telecamera nascosta per incastrare la badante ladra</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[ladra]]></category>
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		<description><![CDATA[Investigazioni: Le immagini colgono sul fatto una 50enne di Berra. Recuperati dalla Squadra Mobile i gioielli d&#8217;oro scomparsi Berra. Da circa un mese l’aveva assunta per fare le pulizie e rassettare la casa, oltre che per badare alla madre anziana mentre lei, la figlia 46enne, era impegnata al lavoro nel bar che gestisce nel comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigazioni:</p>
<p><a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/microcamere-small1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-420" title="microcamere-small" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/microcamere-small1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Le immagini colgono sul fatto una 50enne di Berra. Recuperati dalla Squadra Mobile i gioielli d&#8217;oro scomparsi</p>
<div>
<p>Berra.  Da circa un mese l’aveva assunta per fare le pulizie e rassettare la  casa, oltre che per badare alla madre anziana mentre lei, la figlia  46enne, era impegnata al lavoro nel bar che gestisce nel comune di  Berra. Ma da quel momento nell’abitazione hanno cominciato ad avvenire  strane sparizioni. Prima sono scomparsi i soldi dell’incasso del bar che  aveva riposto in un cassetto e, pochi giorni dopo, altro denaro  contante che si trovava in casa. Successivamente sono venuti a mancare,  un po’ per volta, anche alcuni oggetti d’oro, anelli e monili vari.</p>
<p>I sospetti verso la donna che le faceva  le pulizie in casa e badava alla mamma erano più che fondati, ma non  aveva prove certe della sua colpevolezza. Così qualche giorno fa ha  pensato bene di sistemare una videocamera nascosta in camera da letto,  per catturare i movimenti di P.M., una 50enne italiana residente nel  territorio comunale di Berra. La videocamera ha infatti colto sul fatto  la badante mentre rovistava nella borsa in camera da letto dove si  trovavano i gioielli d’oro. Le immagini sono state consegnate agli  uomini della Squadra Mobile di Ferrara, dove la 46enne derubata si è  recata per sporgere denuncia.  Il personale della Mobile, sulla scorta  del video che incastrava la donna, ha chiesto e ottenuto di poter  effettuare una perquisizione urgente, eseguita il giorno successivo  nell’abitazione di P.M.</p>
<p>Nella sua casa gli agenti hanno potuto  ritrovare alcuni dei monili d’oro rubati. Gli altri, come confessato  dalla 50enne, erano stati già venduti a un negozio ‘compro oro’ della  zona, dove i poliziotti si sono diretti potendo così recuperare il resto  dei preziosi e restituirli alla legittima proprietaria.</p>
<p>da: www.estense.com</p>
</div>
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		<title>microcamere videosorveglianza telecamere teramo pescara rieti san benedetto chieti</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Bonifica ambientale da microspie]]></category>
		<category><![CDATA[bonificare ambienti]]></category>
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		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>

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		<description><![CDATA[microcamere videosorveglianza telecamere teramo pescara rieti san benedetto chieti &#8220;Controllati sul lavoro dal «Grande fratello»&#8221; da: www.iltempo.it/lazio_nord A parte l&#8217;ironia, ieri il Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha comunicato di aver scoperto un imprenditore che aveva installato delle telecamere nella sua azienda, senza aver richiesto però preliminarmente le necessarie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>microcamere videosorveglianza telecamere teramo pescara rieti san benedetto chieti</p>
<p>&#8220;Controllati sul lavoro dal «Grande fratello»&#8221;<a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Telecamera-su-Ril-INFRAross.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-409" title="Telecamera-su-Ril-INFRAross" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Telecamera-su-Ril-INFRAross.jpg" alt="" width="270" height="257" /></a></p>
<p>da: www.iltempo.it/lazio_nord</p>
<p>A parte l&#8217;ironia, ieri il Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando   Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha comunicato di aver scoperto un   imprenditore che aveva installato delle telecamere nella sua azienda,   senza aver richiesto però preliminarmente le necessarie autorizzazioni.   Sono ormai diversi i casi relativi a questo tipo di violazioni  accertati  negli ultimi mesi dai militari reatini. Questa volta ad  essere  denunciato è un cinquantenne C.A. le iniziali, socio  accomandatorio di  una ditta avente sede legale ed operativa a Rieti,  resosi responsabile,  secondo quanto spiegato dai Carabinieri, della  violazione relativa  all&#8217;articolo 4 della legge 300/1970. In sostanza,  l&#8217;imprenditore avrebbe  installato presso la propria sede aziendale un  sistema di  videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dei  lavoratori ma senza  avere la prescritta autorizzazione che deve essere  rilasciata dalla  direzione territoriale del  lavoro.  Sempre i  carabinieri reatini hanno  denunciato una coppia di rumeni. Gli uomini  dell&#8217;Arma erano impegnati in  un servizio anti taccheggio già  predisposto in precedenza, quando hanno  individuato T. T. del &#8217;67  residente a Castelnuovo di Farfa e O.C.P. del  &#8217;91 residente a Rieti i  quali, presso il supermercato reatino Lidl si  sono impossessati di  alimentari per un valore di 100 euro circa,  oltrepassando le barre  antitaccheggio della struttura, senza pagare  neanche un centesimo della  merce che avevano. La refurtiva è stata  recuperata e restiuita al  punto vendita.</p>
<p>Per l&#8217;istallazione e il controllo affidati a professionisti che <a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/cc9804b.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-408" title="cc9804b" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/cc9804b.jpg" alt="" width="359" height="261" /></a>hanno l&#8217;autorizzazioni per poterlo fare.</p>
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<p>Chiamaci, oltre a poter installare per il controllo, possiamo bonificare ambienti se si pensa ci siano telecamere occultate che vi spiano.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Videosorveglianza Teramo San Benedetto Pescara</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:24:33 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza Teramo San Benedetto Pescara]]></category>

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		<description><![CDATA[Videosorveglianza Teramo San Benedetto Pescara Oggi la legge sulla privacy impone alle aziende molte limiti nel mettere telecamere (quelle occultate sono vietatissime). L&#8217;iter per poter istallare a noma di legge un impianto di video sorveglianza è il seguente per tutte le aziende: richiesta con giustificato motivo di sicurezza, per sicurezza si intende se c&#8217;è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videosorveglianza Teramo San Benedetto Pescara</p>
<p><a href="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/cnb-wcm-21vf-e1322086962811.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-403" title="cnb-wcm-21vf" src="http://www.gcinvestigazioni.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/cnb-wcm-21vf-e1322086962811.jpg" alt="" width="250" height="199" /></a>Oggi la legge sulla privacy impone alle aziende molte limiti nel mettere  telecamere (quelle occultate sono vietatissime). L&#8217;iter per poter  istallare a noma di legge un impianto di video sorveglianza è il  seguente per tutte le aziende: richiesta con giustificato motivo di  sicurezza, per sicurezza si intende se c&#8217;è in pericolo la vita delle  persone, all&#8217;ufficio provinciale del lavoro, se l&#8217;u.p.l. da l&#8217;ok si  devono mettere dei cartelli ed informare i dipendenti e questo è  previsto anche dall&#8217;art. 4 e 8 dello statuto dei lavoratori legge 300/70  Quindi se non si hanno queste autorizzazioni, l&#8217;azienda e datore di  lavoro rischiano sanzioni penali. Affidandovi alla nostra agenzia  investigativa, possiamo installare telecamenre senza chiedere  autorizzazioni agli uffici competenti, e le telecamere possono essere  anche occultate (per investigazioni su furti, ecc ecc). Tutto questi  vantaggi, con la nostra agenzia, sono dati dal fatto che difendiamo un  diritto e siamo autorizzati alla raccolta di prove, non incorrendo in  nessun reato. Possiamo installare anche telecamere occultate, microcamere.</p>
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		<title>Investigazioni private Pescara Dipendenti, attenti a chi spia</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Investigazioni private Pescara Da vivereinarmonia.it (Paolo Rinaldi) Qual è il limite tra sicurezza aziendale e privacy del lavoratore Leciti gli 007 in borghese. Con la sentenza numero 23303, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento inflitto al direttore di un supermercato di Messina sorpreso, con controlli occulti, a prelevare merce dagli scaffali utilizzando gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigazioni private Pescara</p>
<p>Da vivereinarmonia.it (Paolo Rinaldi)</p>
<h3 id="Club3_Frontend_94140_ctl00_txtSubTitle">Qual è il limite tra sicurezza aziendale e privacy del lavoratore</h3>
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<div><img id="Club3_Frontend_94140_ctl00_paragraphsReader_repParagraphs_ctl00_imgPost" src="http://www.vivereinarmonia.it/allegati/2010/11/telecamere_1020450.JPG" alt="" /></div>
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<p><span> </span><strong>Leciti gli 007 in borghese. Con la sentenza numero 23303, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento inflitto al direttore di un supermercato di Messina </strong>sorpreso, con controlli occulti, a prelevare merce dagli scaffali utilizzando gli scontrini riciclati dei clienti. La società aveva ingaggiato il personale di un’agenzia di vigilanza che, in borghese, si era confusa tra la normale clientela per monitorare il comportamento dell’uomo: esaminando il caso, la Cassazione ha sentenziato che il datore di lavoro può avvalersi di società esterne per controllare la correttezza dei suoi dipendenti, smascherando eventuali azioni fraudolente. La possibilità di “spiare” i dipendenti infedeli o assenteisti attraverso l’attività di un investigatore privato è stata più volte oggetto di dibattito in ambito giurisprudenziale: ma quali sono i confini del controllo?</p>
<p><strong>Cosa dice lo Statuto dei lavoratori. </strong>I limiti delle investigazioni sono fissati dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi (la cosiddetta videosorveglianza) per il controllo a distanza dei lavoratori. “In generale – spiega l’avvocato <strong>Michele Iaselli, presidente dell’Associazione nazionale per la difesa della privacy </strong>– non possono essere effettuate riprese che verifichino l’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore, come il rispetto dell’orario di lavoro o la correttezza esecuzione della prestazione lavorativa”. Per fare un esempio, non può essere installata una telecamera orientata sul lettore dei badge all’entrata e all’uscita. L’azienda non può nemmeno mascherare il controllo dietro l’esigenza di sicurezza, perché anche in questo caso esistono limiti ben definiti.</p>
<p><strong>Il confine con la sicurezza. </strong>Quando la videosorveglianza si rende necessaria per esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, il suo utilizzo deve essere concordato con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di accordo, deciso dall’Ispettorato del lavoro. Ma un occhio “segreto” potrebbe servire anche per smascherare i responsabili di furti, danneggiamenti o oltraggi di vario genere, come nel caso della pronuncia della Cassazione. In questo caso, la legge prevede due strade. “Il datore di lavoro non può agire autonomamente, ma deve avvisare l’autorità giudiziaria – riprende Iaselli – che, valutando le specifiche esigenze di prevenzione del reato o dell’eventuale repressione, può decidere di installare una videocamera in aree ben circoscritte”.</p>
<p><strong>Seconda possibilità </strong>– prevista dall’ultimo provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (<a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680" target="_blank"><strong>leggi il testo completo</strong></a><strong></strong>) – <strong>è quella di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, </strong>che può effettuare una verifica preliminare ed eventualmente prevedere l’esercizio della videosorveglianza seppure entro determinati limiti. “Anche in questo caso – specifica Iaselli – continua a vigere il limite di natura costituzionale del non poter controllare l’attività del lavoratore”.</p>
<p><strong>Agenti in borghese. </strong>Videosorveglianza a parte, esiste un codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali nello svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. “Il principio fondamentale – riassume Iaselli – è che la difesa prevale sulla privacy, seppure con una serie di contemperamenti”. In caso di problemi, il datore di lavoro non può rivolgersi in proprio a una società di investigazioni o a un investigatore privato, perché anche in questo caso è necessario avvisare l’autorità giudiziaria. “Nei luoghi pubblici, ad esempio nei supermercati o nelle banche, dove esistono esigenze di contrasto a teppismo e illegalità – conclude Iaselli – vanno comunque adottate tutte le precauzioni per evitare che si configuri un’attività di controllo sul lavoratore, seppure le maglie siano più larghe”. Anche perché, come sancisce l’articolo 3 del codice in materia di protezione dei dati personali, il ricorso alla videosorveglianza deve essere residuale, ovvero rappresentare “l’ultima spiaggia” a disposizione per svolgere l’attività di controllo.</p>
</div>
</div>
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		<title>Investigazioni private San Benedetto del Tronto Da diritto.net</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Investigazioni private San Benedetto del Tronto Da diritto.net]]></category>
		<category><![CDATA[San Benedetto del Tronto]]></category>

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		<description><![CDATA[Investigazioni private San Benedetto del Tronto Da diritto.net Se si ha una casa affidata al coniuge, se ne può acquistare un&#8217;altra con il beneficio prima casa? Sono separato legalmente da mia moglie. Ho due figli a cui corrispondo l’assegno di mantenimento. La casa è di mia proprietà avendola acquistata prima del matrimonio ed è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigazioni private San Benedetto del Tronto</p>
<p>Da diritto.net</p>
<p>Se si ha una casa affidata al coniuge, se ne può acquistare un&#8217;altra con il beneficio prima casa?</p>
<p><strong>Sono  separato legalmente da mia moglie. Ho due figli a cui  corrispondo  l’assegno di mantenimento. La casa è di mia proprietà  avendola  acquistata prima del matrimonio ed è stata data come dimora a  mia  moglie. Adesso con la mia nuova compagna avremmo intenzione di   acquistare casa. Volevo sapere se posso acquistarla come prima casa o   come fare per acquistarla come dimora dove andrò a risiedere</strong>. (Autore: Tiziano Solignani)</p>
<p>La  questione è di tipo fiscale e, come tale, esula abbastanza dalla   nostra competenza come avvocati civilisti. Il consiglio è quello di   interpellare un notaio, dal quale comunque dovrete passare per   acquistare la nuova casa, oppure direttamente l’agenzia delle entrate,   anche via mail – io stesso ho avuto occasione di chiedere chiarimenti   via mail all’Ufficio di Modena, ricevendone risposte complete ed   esaurienti.</p>
<p>A seguire solo alcuni spunti di riflessione, da verificare nei modi di cui sopra.</p>
<p>Il  problema, naturalmente, risiede nel fatto che il proprietario   dell’immobile non ha una effettiva disponibilità del bene a seguito   della sentenza di separazione tra i coniugi che assegna la casa ad uno   dei due per viverci con i figli; molto spesso nella pratica si ha,   proprio come nel caso del nostro lettore, un marito proprietario   dell’immobile e la moglie che vive a casa con i figli.</p>
<p>Questa  ipotesi tuttavia non è chiaramente regolamentata dal  legislatore  fiscale nonostante sia molto ricorrente. L’agevolazione  prima casa nel  caso di coniugi separati sembrerebbe esclusa <strong>nel caso in cui la nuova casa sia situata nello stesso comune</strong> dove il soggetto ha la casa assegnata alla moglie. In pratica, il   discorso è questo: se ti separi e vuoi le agevolazioni prima casa devi   cambiare comune.</p>
<p>Più nello specifico, il problema è la durata del  provvedimento di  assegnazione, dal momento che lo stesso deve durare  almeno cinque anni  per rispettare sostanzialmente le previsioni  attualmente vigenti per il  beneficio prima casa, altrimenti una persona  potrebbe ad esempio nel  2010 acquistare una nuova casa con il  beneficio e, magari, due anni dopo  nel 2012, recuperare anche la  disponibilità della vecchia casa, ad  esempio perchè i figli sono nel  frattempo diventati autosufficienti ed  usciti di casa. Per questo si  propone che la legge preveda la  concessione dei benefici anche per  l’acquisto della seconda casa, che  verranno tuttavia revocati nel caso  in cui il titolare riacquisti la  disponibilità della casa precedente  entro cinque anni. Ma allo stato è  solo una proposta.</p>
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		<title>Detective privato Teramo Casa Coniugale</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Detective privato Teramo]]></category>

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		<description><![CDATA[Detective privato Teramo Da: http://www.studiolandicarloni.it/le-domande-piu-frequenti/casa-coniugale/ Casa Coniugale &#160; 1. A chi andrà la casa coniugale? L’art. 155 c.c. stabilisce che “la casa viene assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli“. Quindi la casa verrà assegnata al coniuge collocatario, ossia quello con cui andranno a vivere stabilmente i figli sia che siano minorenni, sia che siano maggiorenni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detective privato Teramo</p>
<p>Da: http://www.studiolandicarloni.it/le-domande-piu-frequenti/casa-coniugale/</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h2><a title="Permalink to Casa Coniugale" rel="bookmark" href="http://www.studiolandicarloni.it/le-domande-piu-frequenti/casa-coniugale/">Casa Coniugale</a></h2>
</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1.</strong><strong> </strong><strong>A chi andrà la casa coniugale?</strong></p>
<p>L’art. 155 c.c. stabilisce che “la casa viene assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli“. Quindi la casa verrà assegnata al coniuge collocatario, ossia quello con cui andranno a vivere stabilmente i figli sia che siano minorenni, sia che siano maggiorenni ma non indipendenti economicamente.</p>
<p><strong>2.</strong><strong> Chi pagherà le rate del mutuo della casa coniugale?</strong></p>
<p>Il pagamento del mutuo dipende dall’intestazione del medesimo, se è cointestato continueranno a pagare entrambi i coniugi, salvo eventuali diversi accorsi da formalizzare in sede di separazione. Se è intestato ad uno solo dei coniugi, continuerà l’intestatario a pagarlo sempre salvo diverso accordo raggiunto dai coniugi. Il versamento della rata del mutuo da parte del genitore non collocatario viene considerata una forma di partecipazione alle spese per il mantenimento dei figli.</p>
<p><strong>3. Chi pagherà le spese condominiali?</strong></p>
<p>Le spese correlate all’uso dell’immobile comprese quelle condominiali sono a carico del coniuge assegnatario.</p>
<p><strong>4.</strong><strong> A chi resta la casa coniugale in affitto?</strong></p>
<p>La casa resterà al coniuge con il quale andranno a vivere i figli, ovvero il coniuge collocatario che succederà nel contratto di affitto nel caso in cui sia intestato all’altro genitore.</p>
<p><strong>5.</strong><strong> A chi resta la casa coniugale data in comodato d’uso?</strong></p>
<p>L’immobile, che generalmente viene concesso in uso gratuito dai genitori di uno dei coniugi,<strong> </strong>resterà al coniuge con il quale vivranno i figli, anche se l’assegnatario originale fosse l’altro genitore.<strong> </strong>Qualora il comodato non avesse un termine stabilito dall’inizio<strong>, </strong>il comodante deve consentire al genitore affidatario di rimanere nella casa, a meno che non sopravvenga una situazione urgente giustificativa della richiesta di restituzione dell’immobile.</p>
<p><strong>6.</strong><strong> Come si può far valere l’assegnazione della casa coniugale?</strong></p>
<p>Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva all’assegnazione per nove anni (dalla data dell’assegnazione), o  oltre i nove anni nel caso in cui il titolo sia stato trascritto.</p>
<p><strong>7.</strong><strong> Viene considerata l’assegnazione all’altro genitore della casa nella quantificazione dell’ assegno di mantenimento?</strong></p>
<p>L’assegnazione della casa di proprietà esclusiva dell’altro genitore o in comproprietà influisce sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli.</p>
<p>Detta diminuzione di reddito per il coniuge proprietario esclusivo o comproprietario viene calcolata come partecipazione alle spese del mantenimento dei figli o del coniuge (generalmente si considera un valore pari a quanto avrebbe reso l’affitto dell’immobile).</p>
<p><strong>8.</strong><strong> A chi resta la casa coniugale in comproprietà se non si hanno figli?</strong></p>
<p>L’assegnazione della casa non rientra nelle domande proponibili al giudice della separazione in mancanza di figli. Se i coniugi sono comproprietari, la casa sarà soggetta alle norme sulle comunione. I coniugi potranno decidere di venderla e dividere il ricavato o uno dei coniugi potrà acquistare dall’altro il 50%.</p>
<p><strong>9.</strong><strong> A chi resta la casa coniugale in comproprietà gravata da un mutuo se non si hanno figli?</strong></p>
<p>L’assegnazione della casa non rientra nelle domande proponibili al giudice della separazione in mancanza di figli, ma sarà soggetta alle norme sulle comunione, quindi il coniuge che vorrà acquistarla sarà tenuto a restituire all’altro la quota di mutuo già versata e estrometterlo dal contratto di mutuo. Qualora i coniugi decidessero di venderla, andranno poi a dividerne il ricavato estinguendo il mutuo o facendo accollare il mutuo residuo al nuovo proprietario.</p>
<p><strong>10. </strong><strong>A chi resta la casa coniugale in affitto o in comodato se non si hanno figli?</strong></p>
<p>Se la casa é in affitto rimarrà a chi é l’intestatario del contratto di affitto o a chi è stata data in comodato gratuito.</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Detective privato San Benedetto Separazione, ecco a chi tocca pagare la causa</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcinvestigazioni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Detective privato San Benedetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Detective privato San Benedetto Da: http://affaritaliani.libero.it/Rubriche/comunione_separazione/addebito-separazione-giudiziaria271011.html?refresh_ce Separazione, ecco a chi tocca pagare la causa Giovedì, 27 ottobre 2011 &#8211; 12:34:04 Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c&#8217;è una rubrica per te. Scrivi all&#8217;avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail comunione_separazione@affaritaliani.it. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detective privato San Benedetto</p>
<p>Da: http://affaritaliani.libero.it/Rubriche/comunione_separazione/addebito-separazione-giudiziaria271011.html?refresh_ce</p>
<div>
<h1>Separazione, ecco a chi tocca pagare la causa</h1>
</div>
<div>Giovedì, 27 ottobre 2011 &#8211; 12:34:04</div>
<div>
<p><em><strong>Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c&#8217;è una rubrica per te. Scrivi all&#8217;avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail <a href="mailto:comunione_separazione@affaritaliani.it">comunione_separazione@affaritaliani.it</a>.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div><span style="text-decoration: underline;"><strong> </strong></span></div>
</div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>DOMANDA</strong></span><br />
Quali sono i presupposti e le conseguenze della richiesta di addebito nella separazione giudiziale?</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RISPOSTA</strong></span><br />
L&#8217;addebito della separazione ad uno dei coniugi si può avere quando quest&#8217;ultimo abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, purchè tale violazione sia stata effettivamente la causa della intollerabilità della convivenza.</p>
<p>Nel caso in cui, quindi, il Giudice appuri che l&#8217;origine della rottura del rapporto coniugale è stata causata dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall&#8217;art. 143 c.c (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell&#8217;interesse della famiglia e di coabitazione), e sussista una specifica richiesta dell&#8217; altra parte in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.</p>
<p><strong>La legge prevede infatti che: il giudice, pronunziando la separazione dichiara, </strong>ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 150, 2° comma, c.c.)</p>
<p><strong>Tale assunto è suffragato anche da copiosa giurisprudenza, </strong>secondo cui &#8220;la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell&#8217;intollerabilità della ulteriore convivenza&#8221;(Cass. 13431 del 22-5-2008).</p>
<p><strong>Dalla pronuncia di separazione con addebito derivano due importanti conseguenze</strong>. Innanzitutto  il coniuge responsabile del fallimento matrimoniale, al quale è stata addebitata la separazione, perde il diritto di ricevere l&#8217;assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso di mancanza di adeguati redditi propri e che consente di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Egli ha solo il diritto, se esistono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.) volto alla sola soddisfazione delle esigenze minime di vita.</p>
<p><strong>Inoltre, il medesimo coniuge non ha diritti successori nei confronti dell&#8217;altro coniuge.</strong> Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde ogni aspettativa sotto il profilo successorio. Infatti, i diritti successori spettanti al coniuge separato variano a seconda che la separazione sia stata pronunciata senza addebito nei suoi confronti o con addebito. Nel primo caso, spettano al coniuge separato gli stessi diritti successori del coniuge non separato.?Al contrario, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti allo stato coniugale; tuttavia egli può avere diritto allo speciale assegno successorio ossia ad un assegno vitalizio. Presupposto per il sorgere di tale diritto è la circostanza che, al momento dell&#8217;apertura della successione egli fosse titolare dell&#8217;assegno alimentare (v. art. 548 c.c.)</p>
<p>Infine, una questione a lungo dibattuta in giurisprudenza è se la contrarietà della condotta, tenuta dal coniuge, ai doveri derivanti dal matrimonio, sia idonea a fondare non solo la pronuncia di addebito nella separazione ma anche quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. A tal proposito una pronuncia della Cassazione così recita  &#8221; l&#8217;addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, determinando solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all&#8217;addebito integrano gli estremi dell&#8217;illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata&#8221;. (Cass. ,sez I,nr. 5866 del 1995)</p>
<p>Escluso quindi ogni automatismo tra pronuncia di addebito e risarcimento del danno si renderà necessaria una verifica della ricorrenza, nel caso concreto, della lesione di una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela , di una condotta dolosa o colposa e l&#8217;esistenza di un nesso causale tra condotta del coniuge ed evento.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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